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Nuova legge sul sovraindebitamento: le novità

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È stata riformata la legge salvasuicidi, chiamata legge sul sovraindebitamento. La vecchia Legge n. 3 del 2012 è stata dunque trasfusa nel nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

LE NOVITA’ – La nuova legge sul sovraindebitamento prevede  un meccanismo di cancellazione dei debiti anche senza pagamento dei creditori.  L’esdebitazione a zero incassi potrà essere ottenuta da chi non ha nulla da offrire, vale a dire chi non può far fronte ai pagamenti neanche in parte. Tale beneficio si può sfruttare una sola volta durante la propria vita. Come fare per ottenere l’esdebitazione? Non cambiano le tre procedure per ottenere l’esdebitazione dei soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale (imprenditori commerciali privi dei requisiti dimensionali per poter esservi sottoposti, imprenditori non commerciali, comuni cittadini). C’è il piano del consumatore riservato a chi ha debiti di natura privata, estranei cioè all’attività di impresa. In tale ipotesi, al di là dell’entità del debito e del numero dei creditori (potendo essere anche uno soltanto, come l’Agente della Riscossione esattoriale), il debitore presenta tribunale – coadiuvato da un Organismo di Composizione della Crisi (Occ) – il proprio programma di pagamento e liquidazione. Il nulla osta passa solo dall’autorizzazione del giudice che non tiene conto del parere dei creditori. Poi c’è l’accordo con i creditori, riservato ai casi in cui il debito – o gran parte di esso – deriva dall’esercizio di attività d’impresa, professionale o comunque lavorativa. In tale ipotesi, il programma – redatto sempre con l’aiuto di un Occ – deve ottenere il consenso dei creditori che costituiscono il 60% dei crediti complessivi. Infine la liquidazione del patrimonio che è un’alternativa alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento. È il debitore in stato di crisi che chiede, sempre tramite l’Occ, non più la ristrutturazione dei debiti attraverso l’accordo o il piano, ma attraverso l’integrale liquidazione del proprio patrimonio.

Le disposizioni del codice della crisi che assorbono la vecchia legge salvasuicidi iniziano a partire dall’articolo 65.

«Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’Occ – dispone la normativa – può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma».

La necessità di pagare integralmente i creditori con privilegio, pegni o ipoteche viene meno: «È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC».

Resta la possibilità di stralciare i debiti chirografari (ovvero i debiti senza ipoteca).

ESDEBITAZIONE SENZA UTILITA’ – È una forma di liberazione del debitore dai suoi debiti anche in assenza di pagamenti a favore dei creditori. La ratio di questa novità non è solo quella di restituire il debitore alla piena vita, liberandolo dai debiti, ma anche quella di «reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi».  Al debitore incapiente e meritevole si concede l’ulteriore possibilità di ottenere il beneficio dell’esdebitazione anche se non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della propria famiglia.

Non è possibile cancellare i debiti che derivano da obblighi di mantenimento e alimentari e da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Inoltre la procedura di sovraindebitamento è estesa non solo ai debiti privati ma anche a quelli dei soci illimitatamente responsabili per debiti estranei a quelli sociali. Si dà poi la possibilità ai «membri di una stessa famiglia» la facoltà di presentare «un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento», e cioè di invocare l’applicazione di un’unica procedura.

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza sostituisce anche la vecchia legge fallimentare. La parola fallimento viene abolita e sostituita con l’espressione «liquidazione giudiziale», per evitare il discredito sociale anche personale che si accompagna al termine «fallito».

Avv. Giovanni Palma

 

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